La Corte costituzionale, con la sentenza n.59 depositata il 1 aprile 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 st.Lav. nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMI, possa applicare la reintegrazione del lavoratore, anziché applicarla tout court.
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