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La proroga del divieto di licenziamento secondo il “Decreto Ristori”

Tra le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dettate dal d.l. 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre scorso, ritroviamo il divieto di licenziamento nelle sue connotazioni più rigide.

Se infatti il decreto c.d. agosto (d.l.104/2020, convertito nella legge 126/2020), prevedeva un blocco dei recessi di durata “flessibile”, in quanto legato all’esaurimento delle 18 settimane dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili al COVID-19, ovvero all’integrale fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nei limiti ivi consentiti, oggi la durata del divieto vale per tutti, e si estende sino al 31 gennaio 2021.

A fare da contrappeso all’obbligo datoriale di mantenere in forza i lavoratori, l’art. 12 del decreto legge prevede nuovamente il ricorso agli ammortizzatori sociali (Cig ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) per ulteriori 6 settimane, da collocarsi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Nulla cambia in merito alla portata delle preclusioni, che si confermano estese a:

  • l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;

  • i recessi individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604/1966, con sospensione delle procedure conciliative ex art. 7 della medesima legge.

Restano altresì in vigore le deroghe al divieto coniate dal decreto “agosto” (comma 11, art. 12 d.l. 137/2020). Sarà quindi possibile licenziare:

  • a causa della cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, in conseguenza alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (con l’esclusione dei casi in cui nel corso della liquidazione si configuri la cessione dell’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.);

  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e nei limiti dei lavoratori che aderiscano al predetto accordo (e che acquisiranno il diritto alla Naspi);

  • nelle ipotesi di fallimento della società, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio, ovvero ne sia disposta la cessazione.

In definitiva, resta in vigore uno strumento limitativo della libertà di iniziativa economica dell’imprenditore privato, concepito come misura provvisoria ed emergenziale e diventato un “sistema” che al 31 gennaio “compirà” 11 mesi.

Molti i detrattori che vorrebbero l’avvio di politiche attive più efficaci e favorevoli per i nuovi disoccupati, anziché la prosecuzione del divieto di licenziamento, criticato anche per la sua portata soggettiva, unica nel panorama europeo: il blocco dei recessi per motivo oggettivo si applica a qualunque realtà imprenditoriale senza alcuna distinzione, anche, per intenderci, alle imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali o ad altri mezzi di ausilio pubblico ovvero a quelle che non sono state  pregiudicate  dagli effetti dell’emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19.


Questo articolo è stato pubblicato sul portale consulenza.it

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