Il 28 settembre scorso la Corte di Cassazione si è pronunciata su una fattispecie più frequente di quanto si possa pensare, ossia quella del lavoratore che – al rientro dalla Cassa Integrazione - non venga adibito alle sue mansioni precedenti bensì a mansioni inferiori o financo lasciato inattivo (Cass. 20466/2020)
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